(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle  d'Aosta  n.
                                 26 
                         del 30 giugno 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1. La Regione, in conformita' alla  normativa  comunitaria  e  ai
principi della normativa statale vigenti in materia, con  particolare
riferimento alle direttive 2001/42/CE del Parlamento  europeo  e  del
consiglio, del 27  giugno  2001,  concernente  la  valutazione  degli
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente  e  85/337/CEE
del  consiglio,  del  27  giugno  1985,  concernente  la  valutazione
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici  e  privati,
nonche' al decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (norme  in
materia  ambientale),  disciplina   la   procedura   di   valutazione
ambientale strategica (VAS), per piani e programmi, e di  valutazione
di impatto ambientale (VIA), per i progetti in ambito regionale. 
    2. Il  presente  titolo,  in  ossequio  ai  principi  dell'azione
ambientale e dello sviluppo sostenibile, e' rivolto a: 
      a) contribuire all'ordinato sviluppo delle attivita' antropiche
attraverso   l'integrazione   delle    valenze    ambientali    nella
pianificazione  territoriale  e  urbanistica,   alla   compatibilita'
paesaggistica e alla corretta definizione degli  interventi  e  delle
opere, ai fini di un elevato livello di  protezione  dell'ambiente  e
della salute; 
      b) contribuire all'integrazione  di  considerazioni  ambientali
nelle  politiche   settoriali   e   nell'elaborazione,   adozione   e
approvazione di piani e di programmi; 
      c) contribuire al rispetto degli  obiettivi  dei  piani  e  dei
programmi ambientali, statali ed europei; 
      d) assicurare che sia effettuata la valutazione ambientale  dei
piani, dei programmi e dei progetti di  interventi  o  di  opere  che
possono avere effetti o impatti significativi sull'ambiente; 
      e) garantire la coerenza dei piani, programmi e progetti di cui
alla lettera d), al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 
      f)  assicurare  la  tempestiva  e  completa   informazione   ai
cittadini.